Art. 8.
(Compartecipazione finanziaria
degli enti locali).

      1. I comuni e le province, ai fini della riparazione dei danni alle infrastrutture di proprietà o gestite direttamente, concorrono agli investimenti con fondi propri di bilancio nella misura minima del 10 per cento.
      2. I fondi spesi dagli enti locali, ai sensi dell'articolo 5, e dalle province, ai sensi dell'articolo 7, a favore dei comuni per interventi di somma urgenza sono utilizzabili sino alla copertura totale dei danni subiti, così come i fondi destinati, ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 7, al risarcimento dei danni ai privati.